⎯⎯⎯⎯ Articolo 1 / Finalità
È costituita la Fondazione “Giorgio Fuà”, con sede legale ad Ancona, presso la Facoltà di economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche.
- La Fondazione ha lo scopo di valorizzare il ruolo dell’economista come scienziato sociale, che opera per promuovere lo sviluppo economico e il benesserecollettivo, in stretta interrelazione con gli altri scienziati sociali, secondo il pensiero e il metodo seguito da Giorgio Fuà nella sua produzione scientifica.
- Può promuovere, organizzare e compiere attività di ricerca, formazione e divulgazione finalizzate a tale scopo.
- L’attività della Fondazione è finanziata dalle quote sociali, da contributi di enti o persone fisiche e da eventuali altre entrate.
- La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione né restituire in tutto o in parte quanto è stato ad essa versato.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 2 / Soci
- I membri della Fondazione si distinguono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
- La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce a domanda, raccolta dal Consiglio di Presidenza e ratificata dal Comitato di Indirizzo.
- Il Socio Ordinario si impegna a sostenere le attività della Fondazione, condividendone le finalità. Partecipa di diritto a tutte le iniziative pubbliche della Fondazione.
- Ha diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
- Contribuisce con una quota di adesione, stabilita dal Comitato di Indirizzo su proposta del Consiglio di Presidenza. Non sono previste quote sociali annuali o a cadenza pluriennale prestabilita.
- Eventuali futuri contributi straordinari possono essere richiesti ai Soci Ordinari, previa delibera dell’Assemblea, eventualmente convocata in via straordinaria.
- La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce a domanda, raccolta dal Consiglio di Presidenza e ratificata dal Comitato di Indirizzo.
- Il Socio Sostenitore è un ente, una società o una persona fisica che versa una quota di almeno 5000 euro di adesione alla Fondazione, condividendone le finalità. La quota è rinnovabile anche negli anni successivi.
- Dalla qualifica di Socio si decade per dimissioni o per grave incompatibilità con le finalità della Fondazione. La decadenza per grave incompatibilità deve essere istruita dal Consiglio di Presidenza e deliberata dal Comitato di Indirizzo, secondo quanto stabilito nell’articolo 9, comma 5c, dello Statuto.
- La qualifica di Socio e la decadenza da Socio non comportano il sorgere di alcun diritto sul patrimonio della Fondazione a favore né dell’interessato, né dei suoi eredi o aventi causa.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 3 / Organi
Sono organi della Fondazione:
L’Assemblea dei Soci
il Presidente
il Vice Presidente
il Segretario Generale
il Consiglio di Presidenza
il Comitato di Indirizzo
il Revisore dei Conti
⎯⎯⎯⎯ Articolo 4 / Assemblea
- L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari e Sostenitori, ciascuno con un diritto di voto unitario.
- Viene riunita almeno ogni triennio per il rinnovo delle cariche sociali: Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, membri eleggibili del Comitato di Indirizzo, Revisore dei Conti. I nuovi eletti entrano in funzione non oltre un mese dopo il rinnovo delle cariche sociali.
- L’assemblea è convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo che consenta la verifica del ricevimento da parte del destinatario.
- Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, istruite dal Comitato di Indirizzo, secondo l’articolo 9, comma 5a.
- La partecipazione all’assemblea e alle votazioni può essere fatta anche a distanza, usando gli strumenti di comunicazione telefonici o web, previo accertamento della identità personale.
- Tutte le delibere sottoposte a votazione vengono approvate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 5 / Presidente
- Il Presidente resta in carica per tre anni, rinnovabili.
- È il legale rappresentante della Fondazione.
- Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Comitato di Indirizzo e l’Assemblea dei Soci.
- Su proposta del Comitato di Indirizzo, l’Assemblea dei Soci può nominare un Presidente Onorario, scelto tra i Soci Sostenitori.
- Il Presidente Onorario, la cui carica non ha scadenza, è membro di diritto del Comitato di Indirizzo e partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza su invito del Presidente. Mantiene i diritti e i doveri di Socio stabiliti dallo Statuto.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 6 / Vice Presidente
- Il Vice presidente resta in carica per tre anni, rinnovabili.
- È membro di diritto del Consiglio di Presidenza e del Comitato di Indirizzo, nonché dell’Assemblea dei Soci.
- Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo. Resta in carica come Presidente vicario fino al termine del triennio in presenza di dimissioni o di impedimento non temporaneo del Presidente effettivo.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 7 / Segretario Generale
- Il Segretario Generale resta in carica per tre anni, rinnovabili.
- Ha il compito di istruire e seguire le attività correnti della Fondazione, che dallo Statuto non sono attribuite alla competenza di altri organi
- Può avvalersi di collaboratori, anche retribuiti per specifiche mansioni, previa approvazione del Consiglio di Presidenza
- Svolge il ruolo di tesoriere con il compito di predisporre i bilanci consuntivi e preventivi
- È membro di diritto del Consiglio di Presidenza, al quale riferisce periodicamente sulla gestione corrente della Fondazione
- È membro di diritto del Comitato di Indirizzo e dell’Assemblea dei Soci.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 8 / Consiglio di Presidenza
- Il Consiglio di Presidenza è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale. Vi partecipa il Presidente Onorario su invito del Presidente.
- Si riunisce almeno una volta a trimestre per seguire tutte le attività della Fondazione, sulle quali relaziona il Segretario Generale.
- Vigila sull’attuazione del programma annuale concordato con il Comitato di Indirizzo.
- Istruisce le proposte di nuove attività, di nuovi Soci e di modifica dello Statuto.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 9 / Comitato di indirizzo
- Il Comitato di Indirizzo è composto da membri elettivi, inclusi i membri del Consiglio di Presidenza. Ne fanno parte di diritto il Presidente Onorario, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, il Preside della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, il Presidente dell’ISTAO.
- E’ convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con almeno 15 giorni di preavviso e con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo che consenta la verifica del ricevimento da parte del destinatario. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno cinque membri del Comitato di Indirizzo.
- Le norme di partecipazione e votazione dei membri del Comitato di Indirizzo sono le stesse dell’articolo 4, commi 5 e 6, salvo quando stabilito al comma 5c del presente articolo.
- Si riunisce almeno una volta l’anno, per deliberare su:
- bilancio consuntivo
- programma annuale di attività
- ratifica dei nuovi Soci Ordinari e Sostenitori
- adeguamento delle quote di adesione dei nuovi Soci Ordinari e Sostenitori da proporre alla approvazione dell’Assemblea, riunita anche in seduta straordinaria.
- Si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato di Indirizzo, per deliberare su:
- proposte di modifica dello Statuto della Fondazione, da sottoporre all’Assemblea
- eventuale richiesta di un contributo straordinario ai Soci, da sottoporre all’Assemblea
- proposta di decadenza da socio per grave incompatibilità; la delibera deve essere presa con voto palese all’unanimità dei membri del Comitato di Indirizzo
- ogni altra esigenza di carattere straordinario.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 10 / Revisore dei conti
- Il Revisore dei Conti viene nominato per un triennio, rinnovabile.
- Verifica la regolarità della gestione finanziaria e della tenuta della documentazione contabile.
- Redige un parere sul bilancio consuntivo.
- Per assolvere i suoi compiti, può chiedere informazioni, procedere alla ispezione diretta della documentazione e presenziare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.
- In caso di impedimento a svolgere l’attività o dimissioni, il Consiglio di Presidenza provvede alla sostituzione nominando un Revisore dei Conti supplente, fino alla scadenza del mandato.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 11 / Scioglimento della Fondazione
- Lo scioglimento della Fondazione è disposto dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato di Indirizzo.
- La delibera deve essere presa a maggioranza dei Soci della Fondazione.
- Contestualmente viene nominato un Liquidatore e sono indicati i fini di pubblica utilità ai quali andrà destinato il patrimonio residuo.
⎯⎯⎯⎯ Articolo 12 / Norme transitorie
- I Soci già membri della Fondazione all’atto di approvazione del presente Statuto sono confermati nelle rispettive categorie di Soci Ordinari e Soci Sostenitori e sono esentati dal conferimento di nuove quote di adesione
- I Soci Fondatori, elencati nell’atto costitutivo della Fondazione, entrano a fare parte della categoria di Soci Sostenitori.